Art. 17.

      1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il quarto comma è sostituito dal seguente:

      «Autorizza la presentazione alla Camera dei deputati dei disegni di legge di iniziativa del Governo»;

          b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

      «Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della Camera dei deputati».