1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Autorizza la presentazione alla Camera dei deputati dei disegni di legge di iniziativa del Governo»;
b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
«Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della Camera dei deputati».